Gratuito Patrocinio

 

L’ avvocato Omar Pagnozzi è iscritto alle liste del gratuito patrocinio in materia penale , cittadinanza e soggiorno, procedimenti avanti il Tribunale per i Minorenni.

 

Patrocinio a spese dello Stato

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.

Ai fini della concessione del beneficio, se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

È opportuno sapere che si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;
  • colui che, offeso dal reato o danneggiato intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno.

L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:

  • nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l’ufficio del Giudice avanti al quale pende il processo:

  • alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
  • alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva

La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.

Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.

Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.

Se il richiedente è extracomunitario la domanda deve essere correlata da certificazione dell’autorità consolare attestante eventuali redditi prodotti all’estero.

Copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sono trasmesse all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

L’interessato può scegliere l’Avv. Omar Pagnozzi difensore di fiducia, iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Per richiedere ulteriori  informazioni contattaci

www.studiolegalepagnozzi.it


 

Comments are closed.